WEBINAR IN DIRITTO E TUTELA DEGLI ANIMALI
L’art. 2052 del codice civile. Il proprietario di un animale (brutta espressione ma giuridicamente ad oggi non vi sono sinonimi) è sempre responsabile di quanto il suo animale dovesse combinare in danno di terze persone o cose.
Apparentemente semplice nella sua formulazione, nasconde invece non poche insidie interpretative e viene applicata in prospettazioni più che ricorsive: cani aggrediti mortalmente da altri cani; lesioni da morsicatura in danno di umani e non umani (gli stessi cani); circolazione dei veicoli; attività equestre; realtà condominiali. Una regola che chiunque abbia la fortuna di vivere con un animale dovrebbe conoscere. Quantomeno non dovrebbe ignorare. Vediamola più da vicino questa norma.